Parità di trattamento

Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi - Articolo 9 del Regolamento Isvap n. 30/2009

La compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva europea contro le discriminazioni sul sesso (Direttiva 2004/113/CE) e secondo quanto comunicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza "Test-Achats”, non differenzia il premio in relazione al sesso dell’assicurato, tranne nei casi di polizze collettive stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad un obbligo derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro.

Questi casi specifici e consentiti dalla normativa potranno essere riferibili a contratti/convenzioni predisposti al momento della proposizione.

 

Denominazione commercialeTipologia della garanzia con differenziazione
Assicurazione temporanea di gruppo monoannuale per il caso morte e di invalidità totale permanente - (T129)Garanzia principale
 
Assicurazione temporanea di gruppo monoannuale per il caso morte e di invalidità totale permanente - Collettività WhiteCollars – (T121)Garanzia principale
 
Assicurazione temporanea di gruppo monoannuale per il caso morte - Collettività White Collars – (T120)Garanzia principale
 
Assicurazione collettiva in forma di rendita in caso di non autosufficienza – (L600)Garanzia principale