Enti ecclesiastici definizione quali sono e come tutelarli 1584x1056.webp
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Cosa sono gli enti ecclesiastici e come funzionano

Per definizione, gli enti ecclesiastici sono quegli organismi aventi finalità di religione e di culto. Possono sorgere in forza di provvedimento canonico nell'ambito della struttura della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose e, tramite il riconoscimento, attualmente possono svolgere anche un ruolo rilevante all'interno dell’ordinamento statale.

Proprio per questo è importante anche per gli enti ecclesiastici tutelarsi con una soluzione assicurativa ad hoc, così come quella proposta da Cattolica. Per conoscere e soddisfare le reali esigenze assicurative di queste realtà, la Compagnia si è dotata di una struttura unica nel panorama assicurativo italiano, un polo di alta professionalità e un interlocutore di riferimento: la Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore che anche attraverso il proprio Osservatorio Enti Religiosi e Non Profit offre servizi consulenziali e formativi a tutti gli operatori del Mondo della Chiesa, dell’Associazionismo Ecclesiale e del Non Profit.

Normativa sugli enti ecclesiastici

Secondo la normativa, attualmente gli enti ecclesiastici possono essere raggruppati in categorie distinte, vale a dire:

  • Enti ecclesiastici che appartengono alla costituzione gerarchica della Chiesa (C.E.I./Regioni ecclesiastiche/Province ecclesiastiche/ Diocesi-Abbazie-Prelature/Capitoli/Parrocchie/Chiese);
  • Istituti universitari/ Seminari/ Accademie/ Collegi per religiosi ed ecclesiastici;
  • Persone giuridiche canoniche, come Società di vita apostolica, confederazioni e Associazioni pubbliche di fedeli;
  • Enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica.

Le norme che regolano la figura degli enti ecclesiastici, la loro funzione giuridica e il loro rapporto con lo Stato italiano sono sostanzialmente il Concordato Lateranense del 1929, l'articolo 20 della Costituzione, la Legge 206/85 e la successiva Legge 222/85.

Per legge gli enti ecclesiastici sono persone giuridiche private dotate di autonomia speciale, in considerazione della loro natura peculiare. Sono inquadrati nell'ampia categoria degli Enti pubblici, e di fatto rappresentano un tertium genus, perché in base all'art. 4 della L. 222/85, sono da questa disciplinati nei casi previsti o, in caso contrario, dal Codice Civile.

Enti ecclesiastici e Terzo Settore

A fronte delle loro caratteristiche istituzionali, il Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si vada ad applicare la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle imprese sociali relativamente alle attività svolte da tali enti. Attività, queste, di interesse generale, e per questo regolate dalla riforma del Terzo Settore.

Più in particolare, gli enti religiosi riconosciuti civilmente non possono assumere direttamente la qualifica di ETS o di impresa sociale, ma le relative norme possono essere applicate ad un solo "ramo" dell'ente. Il "ramo ETS" o il "ramo impresa sociale" di un ente ecclesiastico, per essere riconosciuto come tale, deve esercitare una o più delle attività elencate rispettivamente nell'art. 5, comma 1, CTS e nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017.

Il ramo non costituisce comunque un ente autonomo, ma resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della confessione religiosa che interessa l'intero ente ecclesiastico di riferimento.

Assicurazione per Enti ecclesiastici

Normative sulle parrocchie

Una parrocchia, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, non ha uno Statuto e un Consiglio di Amministrazione, mentre può avere un ramo ONLUS ed un unico rappresentante legale, vale a dire il parroco. Questo, secondo la normativa sulle parrocchie e più in generale sugli enti ecclesiastici, "è chiamato a partecipare al ministero di Cristo per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto".

Che tipo di ente è una parrocchia?

Come abbiamo già visto, la parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, secondo l'articolo 4 della Legge 222 del 1985. Questo significa che si tratta di un soggetto di diritto che nasce ed è disciplinato dall'ordinamento canonico, e che viene ufficialmente riconosciuto dallo Stato italiano senza che vi sia bisogno di una nuova costituzione. La parrocchia eretta legittimamente gode così di personalità giuridica per il diritto stesso.

Per parrocchia si intende quindi una determinata comunità di fedeli costituita in modo stabile nell'ambito di una determinata Chiesa, la cui cura pastorale viene affidata a un parroco (suo legale rappresentante e amministratore) sotto l'autorità del Vescovo diocesano, unico soggetto che può erigere, sopprimere o modificare le parrocchie.

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: quali sono

Per la Legge 222/1985, si possono definire enti ecclesiastici civilmente riconosciuti solo quegli enti aventi sede in Italia costituiti e approvati dall'autorità ecclesiastica, che abbiano fine di religione e di culto e che siano riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Allo stesso modo, l'articolo 20 della stessa legge stabilisce che la soppressione e l'estinzione di tali enti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente.

All'atto pratico, la normativa in vigore stabilisce che gli enti ecclesiastici devono fare riferimento alle confessioni religiose per quanto riguarda la loro costituzione, il funzionamento e il regime delle autorizzazioni, ma allo stesso tempo sono tenuti ad agire nell'ordinamento giuridico italiano secondo le regole del diritto interno.

Da questo principio fondamentale, deriva l'obbligo di pubblicità nel Registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici, costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica a condizione che abbiano sede in Italia.

Cosa vuol dire il riconoscimento degli enti ecclesiastici

Come già sottolineato, gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica possono essere riconosciuti come persone giuridiche dallo Stato italiano, a patto che abbiano sede in Italia e fine di religione o di culto. Il riconoscimento, per avere effetto giuridico ed effetti civili, deve essere sancito con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il fine del riconoscimento civile, e della contestuale iscrizione al Registro delle persone giuridiche, è quello di equiparare gli enti ecclesiastici alle altre persone giuridiche, in modo da garantire piena trasparenza delle loro attività e tutelare i rapporti giuridici che possono intercorrere tra l'ente e soggetti terzi.

Le coperture assicurative di Cattolica per enti ecclesiastici

Contestualmente alla Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore (BUERTS), Cattolica, da sempre attenta ai bisogni di tutela degli enti ecclesiastici, propone un'assicurazione per enti ecclesiastici specifica per la loro tutela e per la tutela di tutte le persone che operano in questo mondo a vario titolo.

Cattolica&Enti Ecclesiastici va quindi a proteggere gli Enti Parrocchia, le attività ad essi collegate nonché i collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti e tutte le persone che quotidianamente operano in questo mondo. In più, grazie alla "Formula su misura", è possibile costruire soluzioni assicurative personalizzate per gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti soggetti alla giurisdizione canonica del Vescovo diversi dall’Ente Parrocchia.

Nello stesso ambito, Cattolica ha pensato alla protezione di Enti, Associazioni e Imprese sociali che guardano oltre le proprie necessità e si assumono la responsabilità del fare. Con la polizza Cattolica&NonProfit, la Compagnia li affianca nel perseguimento delle loro finalità, promuovendo solidarietà e sussidiarietà, garantendo lo sviluppo di una società a misura d’uomo, della sua dignità e della sua vocazione.

FAQs

Le parrocchie sono enti ecclesiastici?

Secondo l'articolo 4 della Legge 222 del 1985, le parrocchie sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e dunque rappresentano un soggetto di diritto che nasce e viene disciplinato dall'ordinamento canonico e riconosciuto dallo Stato italiano.

A cosa serve il riconoscimento degli enti ecclesiastici?

Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, e la loro iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, hanno l'obiettivo di equiparare questi particolari enti agli altri enti giuridici, così da garantire piena trasparenza delle loro attività e tutelare i rapporti giuridici che possono intercorrere tra l'ente e i terzi.

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