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FAQ
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona.
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno..
Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l’indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).
Nelle polizze cosiddette “temporanee caso morte”, è prevista una scadenza (durata limitata di anni) entro la quale deve verificarsi l’evento per la corresponsione della prestazione. Nelle polizze cosiddette “a vita intera”, invece, non è prevista una scadenza in quanto il contratto avrà una durata pari alla vita umana dell’Assicurato e cesserà o al suo decesso o in caso ne venga chiesto il riscatto.